Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
INTEGRAZIONE D.D. 311 DEL 06/04/2023 PER LA FORNITURA DELLA RETE IDRICA DEI PLESSI SCOLASTICI E DELLE SEDI COMUNALI - ANNO 2023 IN FAVORE DI ACQUALATINA SPA CIG: 99847983F8
Partecipanti
- ACQUALATINA s.p.a.
Aggiudicatari
- ACQUALATINA s.p.a.