
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
servizi sociali - Assegno di maternità
Uffici responsabili
Ufficio Amministrativo, Servizi Sociali e Asilo NidoDescrizione
A CHI SPETTA
- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
- carta di soggiorno;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.
REQUISITI
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.
COSA SPETTA
Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza , in Via Della Vittoria n° 2 necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
DOCUMENTAZIONE
- La dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
- Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
- i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
- di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
- diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
- di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).
Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
CHI PAGA
L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.
Chi contattare
