Bandi di concorso
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO PER SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA GIURIDICA D
Allegati

(Pubblicato il 26/01/2023 - Aggiornato il 19/09/2023 - 318 kb - pdf)

(Pubblicato il 19/09/2023 - Aggiornato il 19/09/2023 - 413 kb - pdf)