Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Sezione in aggiornamento
La sezione è in corso di aggiornamento per l'adeguamento all'Allegato 9 del PNA 2022 approvato con delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023 ed al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con dlgs n. 36/2023. Considerato l’impatto organizzativo per l'adeguamento alle nuove modalità di pubblicazione, l'ANAC ha precisato che “il pieno raggiungimento dell’obbiettivo, si ritiene possa essere informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento”.
⇒ Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici