Bilancio preventivo e consuntivo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 commi 1, 1-bis

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

BILANCIO PREVENTIVO

Documenti ed allegati del bilancio preventivo, nonché dei dati relativi al bilancio di previsione

Bilancio

Documento Unico di Programmazione 2023-2025

Nota integrativa

Parere dell'Organo di Revisione

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Bilancio in formato tabellare

Contenuto inserito il 19-09-2023 aggiornato al 07-11-2023

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Contenuto creato il 30-08-2013 aggiornato al 19-09-2023
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